Art. 8.
(Contributo di esperti nonché di università, centri di studio e di ricerca, organizzazioni e associazioni).

      1. La Commissione, nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza delle questioni sottoposte alla sua valutazione lo richiedano, può avvalersi, nel limite massimo di spesa di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, dell'opera di esperti remunerati in base alle vigenti tariffe professionali.

 

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      2. La Commissione può avvalersi del contributo di università e di centri di studio e di ricerca, nonché di organizzazioni non governative, di organizzazioni sociali e professionali e di associazioni che operano nel campo della promozione e della tutela dei diritti umani.